Costituzione – sede – scopi
- La Società Canottieri Menaggio in seguito nominata Società Canottieri Menaggio A.S.D., fondata in Menaggio nel 1959 con il nome di Canottieri Menaggio è Associazione senza fini di lucro.
- La Società Canottieri Menaggio persegue i propri scopi svolgendo l’attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con l’ordinamento sportivo regionale e la Federazione Italiana Canottaggio.
- L’Associazione, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del canottaggio, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale di soci e tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione dovrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature sportive societarie abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
- L’Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- L’associazione si conforma alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Canottaggio riguardo a tutti gli argomenti non contemplati nel presente statuto.
- L’Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
- E’ facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare nell’interesse sociale l’adesione ad organi Federali, Regionali e Territoriali.
- I colori sociali sono il Bianco e Arancione.
Ordinamento
- Gli organi sociali sono:
- a) L’Assemblea generale dei Soci.
- b) Il Presidente.
- c) Il Consiglio Direttivo.
- d) i revisori dei conti
- e) il collegio dei probiviri
Soci
- Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione Cittadini Italiani e stranieri di ambo i sessi. Possono far parte dell’associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione, che volontariamente ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Italiana Canottaggio e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo. I Soci possono appartenere alla seguenti categorie: Ordinari, Onorari, Allievi (Giovani).
11) I Soci Ordinari hanno diritto di: a) partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, b) votare a tali Assemblee, c) candidarsi a far parte del Consiglio Direttivo. Sono concessi tali diritti all’interno dell’Associazione in seguito alle norme stabilite dall’art 14) del presente statuto. Il diritto alla voto per coloro che ricoprono cariche sociali è condizionato al rispetto dell’art. 15 del Codice di comportamento etico sportivo (Codice di Comportamento Etico Sportivo FIC approvato con delibera del CF n.110 del 18 aprile 2009 7 art.15. Prevenzione dei conflitti di interessi I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti operanti nell’ambito della FIC sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.).
È fatto divieto di voto e sono pertanto invitati a non partecipare al dibattito di merito, i consiglieri o componenti del collegio dei probiviri, qualora vengano portate nelle loro sedi questioni disciplinari o deliberazioni che comportino un rilevante interesse economico personale o di un di loro parente fino al quarto grado.
I Soci Ordinari pagano una tassa d’iscrizione e una quota annuale.
12) I Soci Onorari sono nominati per meriti particolari su giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Non sono tenuti a pagare la quota annuale ed anno gli stessi diritti dei Soci Ordinari salvo candidarsi alle cariche sociali, se non associati da almeno quattro anni. Il Consiglio Direttivo deve portare a conoscenza l’universalità dei Soci delle nomine all’Assemblea annuale ordinaria. Le nomina è “a vita”.
L’Assemblea sociale può nominare per acclamazione, su proposta del Consiglio direttivo, i
Soci Onorari della società coloro che hanno acquisito alte benemerenze in campo remiero o sociale.
13)I Tesserati Allievi, sono ammessi solo dietro presentazione di richiesta scritta di uno dei Genitori o Tutor, è loro facoltà richiedere l’appellativo di Socio Ordinario solo a compimento del diciottesimo anno seguendo le norme stabilite dall’art 14).
14)I Tesserati acquisiscono l’appellativo di Soci Ordinari, il diritto di candidarsi alle cariche sociali e di voto dopo 4 anni di regolare tesseramento anche se non consecutivo, previa richiesta scritta su appositi moduli e relativo avvallo del Consiglio Direttivo, che giudica insindacabilmente l’operato e l’irreprensibilità della condotta del tesserato. L’eventuale rifiuto dell’ammissione a Socio deve essere motivato e portato a conoscenza dell’Assemblea dei Soci, nel caso sia stata riscontrata dal Consiglio Direttivo una condotta scorretta grave del Tesserato l’Assemblea può decidere di rinviare la successiva richiesta non più di uno ma da tre a quattro anni.
15) L’ammontare della tassa di iscrizione e delle quote annuali dovute dai Soci Ordinari e Allievi viene stabilita dal Consiglio Direttivo. Il pagamento della tassa d’iscrizione e della quota annuale deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ammissione a Socio. Per gli anni successivi il pagamento della quota sociale deve essere effettuato entro il 31 Gennaio di ogni anno. Speciali facilitazioni possono essere accordate dal Consiglio Direttivo a Soci che svolgono attività agonistica.
16)Il Socio è tenuto ad adeguarsi a tutte le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni dell’Associazione, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Nonché delle normative in essere della Federazione Italiana Canottaggio ed al Codice di comportamento etico sportivo.
17)I Soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
a)dimissione volontaria;
b)morosità protrattasi per oltre 60 giorni dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa è causa automatica della sospensione di tutti i diritti del Socio.
c)radiazione viene deliberata dalla maggioranza qualificata con riunione di tutti gli organi di governo in seduta plenaria, con doppia votazione, di cui la prima a scrutinio palese e la seconda a scrutinio segreto. Per organi di governo in seduta plenaria deve intendersi il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il collegio dei Revisori dei Conti dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
d)scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 33 del presente statuto.
Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dal Collegio dei Probiviri, dai quali deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento del contraddittorio.
L’associato radiato non può essere più ammesso nell’associazione.
18)La qualità di socio non è trasmissibile.
19)L’andamento generale dell’Associazione è regolata dal Consiglio Direttivo.
Patrimonio – Esercizio sociale e Bilancio
21)I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote sociali determinate dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti e di Associazioni pubbliche e private, da eventuali lasciti o donazioni.
L’anno sociale si identifica con l’esercizio dello stesso che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale.
Il bilancio deve essere esposto nei locali dell’Associazione almeno otto giorni prima dell’Assemblea della Società.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette ma devono essere utilizzati ai soli fini delle attività sportive.
Consiglio Direttivo
22)L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di quattro e non più di nove membri eletti dall’Assemblea Generale Ordinaria. Il consiglio rimane eletto per la durata del quadriennio olimpico, il Presidente e i consiglieri scaduti possono essere rieletti. I componenti del Consiglio non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione nell’esercizio del loro mandato.
I componenti del Consiglio eleggono tra di loro un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e dei casi previsti dal presente statuto.
I componenti del Consigli Direttivo, compreso il Presidente, non possono essere tesserati presso altre Società affiliate alla FIC se non come Atleti, Soci Ordinari o Soci Onorari e comunque non possono assumere cariche sociali al di fuori della Società.
23)Il Consiglio Direttivo dirige tutta l’attività sportiva ed amministrativa dell’Associazione, ha facoltà di affidare a singoli suoi membri od a persone anche estranee al Consiglio particolari incarichi inerenti il funzionamento dell’Associazione.
Compito del Consiglio è quello di prendere tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento dell’attività sociale e curare tutte le iniziative che possono essere utili al raggiungimento degli scopi sociali. Ha la facoltà di redigere i regolamenti che esso ritenga opportuni per il buon funzionamento dell’Associazione. Le delibere Consiliari sono prese tutte a maggioranza assoluta. Ogni Socio ha il diritto di rivolgere al Consiglio Direttivo le proposte che crederà convenienti in forma scritta, fatta pervenire al Segretario almeno 10 giorni prima del Consiglio direttivo per dare la possibilità che la stessa sia messa all’ordine del giorno, il Consiglio dovrà deliberare sopra le stesse e notificare al proponente le deliberazioni.
24)Il Consiglio Direttivo si riunisce per un minimo di quattro volte l’anno dietro convocazione del Presidente o dietro richiesta di almeno quattro Consiglieri.
Surrogazione dei Consiglieri.
25)Qualora nel corso del quadriennio vengano a mancare uno o più Consiglieri, il medesimo Consiglio provvede alla loro sostituzione a condizione che i sostituti siano in regola con l’articolo 13) del presente statuto. In carenza di tale condizione da parte dei sostituti proposti il Consiglio deve convocare, entro 60 giorni dall’evento, un’Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni per l’integrazione dell’organo.
Il Presidente
26)è al vertice dell’Associazione e la rappresenta in ogni circostanza e ad ogni effetto, solo in caso di impedimento temporaneo ne assume e disimpegna le funzioni il Vicepresidente vicario. Il Presidente sovrintende all’amministrazione dell’Associazione ed a tutta l’attività da questa svolta.
Il Presidente convoca l’Assemblea generale e il Consiglio Direttivo, salvo i casi statutariamente previsti.
Il Presidente può adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti riservati al Consiglio Direttivo ma deve riferirne e chiederne la ratifica alla prima riunione di Consiglio.
E’ competenza del Presidente la concessione del provvedimento di grazia a seguito di un provvedimento di radiazione.
La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
E’, inoltre, incompatibile con l’esercizio delle attività di Giudice Arbitro in attività.
In caso di impedimento definitivo decade immediatamente il Consiglio direttivo con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente che deve provvedere, entro 60 giorni dall’evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.
Nell’ipotesi che si dimetta il Vice Presidente subentrerà il Segretario e svolgerà le funzioni sopra descritte.
In caso di dimissioni decade immediatamente il Consiglio, che resterà in prorogatio per l’ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest’ultimo, unitamente al Vicepresidente, che deve provvedere, entro 60 giorni dall’evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.
Il Vicepresidente
27)è parte integrante del Consiglio Direttivo, assume le veci del Presidente in caso di mancanza temporanea o definitiva dello stesso, in tal caso deve espletare i compiti transitori descritti fino alle nuove elezioni del Consiglio Direttivo.
Il Segretario
28) è l’incaricato delle comunicazioni del Consiglio ai Soci, tiene la corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio e custodisce l’archivio.
Al Tesoriere
29) è affidata la conservazione e l’amministrazione delle entrate. Egli esige i contributi dei Soci, cura l’incasso dei crediti è responsabile della tenuta dei libri contabili ed alla fine di ogni anno sociale deve presentare al Consiglio il resoconto della gestione della società.
30) è fatta salva la possibilità di cumulo e compatibilità di più cariche sociali fino ad un massimo di due. È esclusa quella di Presidente.
Revisori dei conti
31)I Revisori dei conti in numero di tre, vengono nominati dall’Assemblea, durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. I Revisori dei conti hanno il compito di controllare la perfetta tenuta di tutti i libri sociali e controllano che siano rispettate le disposizioni dello statuto.
In caso di decadimento del Consiglio Direttivo decadono automaticamente anche i Revisori dei conti. Possono candidarsi alla carica di Revisore dei conti i Soci in regola con i requisiti descritti all’articolo 14).
Collegio dei Probiviri
32)Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, vengono nominati dall’Assemblea, durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri interviene solo in casi disciplinari gravi non giudicabili dal Consiglio Direttivo o per avallare l’operato dello stesso, previa richiesta del Presidente o di almeno quattro Consiglieri.
Norme sullo scioglimento della società
33) la durata dell’associazione è illimitata. Lo scioglimento della associazione dovrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria convocata con questo preciso scopo con avviso all’albo sociale e spedito ai soci almeno tre mesi prima della data fissata per l’assemblea stessa. Tale assemblea sarà valida solo nel caso in cui siano presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto e la deliberazione di scioglimento sarà valida solo se avrà ottenuto i voti favorevoli dei tre quarti (3/4) dei presenti. L’assemblea che avrà deliberato lo scioglimento dell’associazione delibererà anche circa la liquidazione del patrimonio sociale e la devoluzione dell’attività sociali, nominando i liquidatori.
È fatto obbligo di devolvere il patrimonio ai soli fini sportivi.
Norme finali e transitorie
34)Il Consiglio per tutto quanto non regolato dal presente statuto, si rimanda allo statuto F.I.C., ai regolamenti nazionali e regionali ed al codice civile alle leggi dello stato italiano.
Inoltre è fatta salva la facoltà di porre in essere norme attuative e di dettaglio quali:
– regolamenti interno dei soci
– regolamento atleti
– regolamento atleti genitori
– regolamento del collegio dei probiviri
È fatta salva la possibilità per il consiglio direttivo, di regolare in ogni tempo e modo, conformemente alla legge, le situazioni o condotte che ne rilevino tale necessità.
35)qualora la società si venga a trovare in una situazione di:
– conflitto tra i suoi organi insanabile tale da comprometterne l’esistenza stessa della società, giungendo alla richiesta di scioglimento,
– irregolarità manifestatamente fraudolente, dei libri societari,
– violazioni delle norme di legge da parte degli organi di governo della società,
potrà essere invocato dai 2/3 dei soci, o dalla maggioranza qualificata dei tre organi di governo societario, l’intervento dell’Amministrazione Comunale di Menaggio, la quale provvederà a nominare un commissario “ad acta” e un rappresentante di ogni gruppo politico presente nel consiglio comunale.
Questi decideranno le sorti della società.
Questa norma è inserita in ragione della natura pubblica degli scopi societari e sportivi, che debbono essere garantiti e difesi.
Pertanto ci si potrà rivolgere all’amministrazione locale in quanto istanza primaria e garante diretta degli interessi pubblici sul territorio nazionale.