(Approvato dal Consiglio Federale con deliberazione n. 142 del 23 settembre 2023)
REGOLAMENTO PER LA SALVAGUARDIA DA ABUSI, VIOLENZE, DISCRIMINAZIONI E POLITICA DI TUTELA DEI MINORI
Art.1 Principi generali
Il presente Regolamento disciplina le politiche federali per la salvaguardia da abusi, violenze, discriminazioni nell’ambito delle attività connesse allo sport del Canottaggio, nella tutela dei minori ed il rispetto della parità di trattamento di genere. Tutte le forme di molestie e abusi, di cui all’art .4, costituiscono una violazione del presente regolamento. La presente normativa si ispira alla legge italiana ed ai regolamenti internazionali di World Rowing e del CIO nonché ai principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione emanati dall’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding. Tutti i tesserati della Federazione Italiana Canottaggio, fra di loro, e nei confronti di terzi non tesserati, devono avere comportamenti ispirati al rispetto ed alla dignità della persona, contrastando qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione in ogni ambito di razza, origine etnica, religione, opinione personale, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità
Art.2 Ragioni di discriminazione
Le molestie ed abusi possono essere riconducibili alla razza, al credo religioso, al colore della pelle, all’origine etnica, convinzioni personali, agli attributi fisici, all’orientamento sessuale, alla disabilità, allo stato socio-economico ed alle capacità atletiche. Possono essere riferiti ad uno o più episodi e possono essere perpetrati di persona, via web, in chat, sui social, ecc. La molestia e l’abuso sono intenzionali e coercitivi. Possono derivare da un abuso di autorità o potere, che si estrinseca attraverso l’uso improprio di una posizione posta in essere da una persona nei confronti di un’altra.
Art.3 Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica a tutti i tesserati della Società Canottieri Menaggio così come definiti nello Statuto e nel regolamento organico e a coloro che, pur non essendo più tesserati, lo erano al momento in cui si sono resi colpevoli dei reati individuati dalla presente disciplina.
Art.4 Individuazione delle molestie e degli abusi
In linea generale si individuano nove tipologie di violenze, abusi e discriminazioni che possono essere perpetrati, anche combinati tra di loro:
- Abuso psicologico
- Abuso fisico
- Molestia sessuale
- Abuso sessuale
- Negligenza
- Incuria
- Abuso di matrice religiosa
- Bullismo, cyberbullismo
- Comportamento discriminatorio
Art.5 Definizione delle tipologie di molestie ed abusi
- Abuso psicologico. Comprende qualsiasi atto indesiderato, ivi compreso l’isolamento, le molestie verbali, le umiliazioni, le intimidazioni o qualsiasi altro trattamento che possa colpire l’identità, la dignità e l’autostima di un soggetto;
- Abuso fisico. Qualsiasi atto volontario ed indesiderato – es. pugni, percosse, calci, ecc. – che provochi un trauma fisico o delle lesioni. Tale tipo di abuso può anche essere perpetrato inducendo:
- ad attività fisica forzata o inappropriata (es. carichi di lavoro inappropriati per il fisico o per l’età; quando provocano lesioni o dolori);
- al consumo forzato di alcool e/o sostanze stupefacenti;
- a pratiche di doping forzato
- Molestie sessuali. Qualsiasi condotta indesiderata di natura sessuale, verbale e/o fisica, fino ad assumere la forma di abuso sessuale.
- Abuso sessuale. Qualsiasi condotta di natura sessuale, perpetrata anche senza contatto fisico, il cui consenso sia stato forzato, manipolato o non dato
- Negligenza. Comportamento prevalentemente omissivo dell’allenatore o di altra persona che ha dei doveri nei confronti dell’atleta, e risulta mancante nel dare attenzione, stimoli e considerazione allo stesso. Ma anche negligenza e trascuratezza, attraverso l’umiliazione, l’isolamento o atteggiamenti intimidatori, che causano o potrebbero causare danni emotivi o fisici o un pericolo imminente di tale natura
- Incuria. Mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo
- Abuso di matrice religiosa. L’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
- Bullismo, cyberbullismo. Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima)
- Comportamento discriminatorio. Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status sociale-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale
Art.6 Segnalazione
La segnalazione dovrà essere effettuata nei seguenti casi:
- Sempre se la persona che si ritiene abbia subito molestia o abuso è minorenne;
- Se maggiorenne solo nel caso in cui vi sia consenso, fatta eccezione nel caso in cui vi sia rischio di un danno alla persona;
- Se maggiorenne e portatore di una disabilità intellettiva previa acquisizione di espresso consenso del legale rappresentante (amministratore di sostegno o tutore)
Art. 7 Organismo di tutela
Per garantire il rispetto e l’osservanza della presente disciplina il Consiglio Direttivo istituisce e nomina un Organismo di tutela. Esso è composto da tre componenti, uno dei quali con funzioni di Presidente ed ha il supporto di un segretario Segretario, scelto tra i componenti del consiglio direttivo o probiviri. I componenti durano in carica quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra esperti in materie medico/psicologiche ed in materie giuridiche, individuati tra persone di riconosciuta integrità e con esperienza nel campo sportivo.
Art.8 Compiti dell’Organismo di tutela
L’Organismo di tutela ha i seguenti compiti:
- Fungere da propulsore della attività di salvaguardia nei confronti dei tesserati con particolare attenzione alla tutela dei minori;
- Ricevere le segnalazioni di violazione del presente Regolamento, alle quali sono applicate apposite procedure di sicurezza per garantire un’adeguata tutela di riservatezza;
- Svolgere attività di indagine e controllo con riguardo all’attuazione e al rispetto delle norme del presente Regolamento;
- Valutare l’opportunità di informare, delle presunte violazioni riscontrate, gli organi di giustizia competenti;
- Trasmettere agli organi di giustizia segnalazioni di violazioni della normativa sulle pari opportunità tra uomo e donna (Libro III, Titolo I, capo II del DL 11 aprile 2006 n.198);
- Trasmettere agli organi di giustizia segnalazioni di situazione di soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni) del codice penale
Le segnalazioni devono essere inoltrate tramite posta elettronica all’indirizzo alessio.guaita@gmail.com trasmettendo l’allegato modulo compilato in ogni sua parte.
La documentazione, relativa alle segnalazioni pervenute e alle attività compiute, è raccolta in un “Registro delle segnalazioni”. L’accesso a tale registro è consentito ai soli componenti dell’Organismo di tutela.
Safeguard Società Canottieri Menaggio ASD: Alessio Guaita